Di Emilia Russo
In estrema sintesi:
Quando si parla di adozione, si pensa subito alla possibilità per coniugi sposati da almeno tre anni di accogliere un minore, seguendo il procedimento previsto dalla legge n. 184/1983 davanti al Tribunale per i Minorenni o al massimo dell'adozione casi particolari regolata dall'art.44 della 184 del 1983 e ss modifiche.
Meno noto è che il nostro ordinamento consente anche l’adozione di una persona maggiorenne, disciplinata dagli articoli 291 e seguenti del codice civile
Adozione di Maggiorenni
L’adozione di maggiorenni, disciplinata dagli art 291 e seguenti del c.c., è un istituto giuridico che consente di formalizzare un legame tra l’adottante e l’adottato senza interrompere i legami preesistenti dell’adottato con la propria famiglia d’origine. Questo strumento si rivela particolarmente utile per riconoscere legami affettivi consolidati o per regolarizzare relazioni familiari di fatto.
L’Evoluzione dell’Istituto
In passato, l’adozione di maggiorenni era concepita principalmente per finalità patrimoniali, permettendo a chi non avesse discendenti biologici di garantire la trasmissione del proprio patrimonio. Tuttavia, l’evoluzione della società e della giurisprudenza ha ampliato la funzione di questo istituto, attribuendogli un ruolo sempre più solidaristico.
Due pronunce della Corte d’Appello e della Corte di Cassazione hanno ridisegnato i confini dell’adozione di maggiorenni. In particolare:
- L’adozione è ora intesa come uno strumento per consolidare relazioni affettive di lunga durata, conferendo loro una veste giuridica.
- L’articolo 291 del Codice Civile è stato interpretato estensivamente per rispondere a esigenze di tutela della vita privata e familiare.
A differenza dell’adozione di minori, l’adozione di maggiorenni:
- Non crea rapporti giuridici tra l’adottante e la famiglia d’origine dell’adottato o tra l’adottato e i parenti dell’adottante.
- Non interrompe i legami con la famiglia d’origine dell’adottato, che rimangono inalterati.
- L'adottante Non entra nell'asse ereditario della famiglia biologica dell'adottato
Requisiti per l'adozione di un maggiorenne
Adottante:
- Deve avere almeno 18 anni di differenza di età rispetto all'adottando, salvo deroghe concesse dal Tribunale in casi eccezionali.
- Può essere una persona singola o una coppia coniugata. Nel caso di coppie sposate, il consenso del coniuge è obbligatorio.
- Non deve essere stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Adottando:
- Deve essere maggiorenne.
- Non è necessario che sia orfano né che abbia legami di parentela con l’adottante.
- Deve fornire il proprio consenso all’adozione.
Consenso obbligatorio di altre parti:
- Coniuge dell’adottante, se presente.
- Coniuge dell’adottando, se sposato.
- Genitori biologici dell’adottando, qualora ancora in vita e capaci di intendere e volere, salvo che il Tribunale ritenga il consenso non necessario in specifiche circostanze.
Assenso:
- l’assenso dei genitori dell’adottando,
- del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati
In caso di figli minori il problema non si pone in quanto in linea di massima non è possibile adottare un maggiorenne in presenza di figli minorenni. Solo in presenza di detti requisiti il giudice procederà a valutare se l’adozione sia nell’interesse dell’adottato e quindi ad emettere la sentenza di adozione.Domanda di adozione.
L’iter si avvia con la presentazione di un’istanza al Tribunale Ordinario del luogo di residenza dell’adottante. La domanda deve includere:
- I dati anagrafici e personali di adottante e adottando.
- Le motivazioni alla base della richiesta di adozione.
- Documentazione comprovante la capacità economica e morale dell’adottante, per dimostrare che è in grado di garantire sostegno all’adottando.
- Eventuali documenti aggiuntivi richiesti dal Tribunale (certificati di matrimonio, stato di famiglia, etc.).
Verifica e istruttoria del Tribunale
Il Tribunale verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e accerta che:
- L’adozione risponda a un interesse concreto dell’adottando.
- Sia garantito il rispetto delle volontà di tutte le parti coinvolte.
Durante questa fase, il Tribunale può disporre colloqui con adottante e adottando e richiedere una relazione sociale, psicologica o patrimoniale.
Udienza e decreti
Una volta conclusa l’istruttoria:
- Udienza: Il giudice convoca tutte le parti interessate (adottante, adottando, eventuali coniugi e genitori) per accertare la loro volontà e ascoltare eventuali osservazioni.
- Decreto di adozione: Se il Tribunale ritiene che l’adozione sia nell’interesse dell’adottando, emette un decreto che stabilisce il rapporto adottivo. Il decreto è immediatamente esecutivo.
Effetti giuridici dell’adozione
- L’adottando assume il cognome dell’adottante, che può essere aggiunto o sostituire il proprio cognome originale.
- L’adozione instaura un rapporto giuridico assimilabile a quello tra genitore e figlio, inclusi diritti successori.
- L’adottando non perde i legami con la propria famiglia biologica, a differenza dell’adozione di minori.
Annotazioni e registrazioni
Il decreto di adozione viene trascritto nei registri dello stato civile per formalizzare il nuovo stato di famiglia. Eventuali modifiche al cognome vengono annotate nei documenti personali dell’adottando.
L’adozione di maggiorenni è un istituto versatile che consente di riconoscere e tutelare legami affettivi importanti, proteggendo anche gli interessi patrimoniali delle parti. Tuttavia, non attribuisce all’adottato lo status di figlio legittimo né gli stessi diritti derivanti dall’adozione di minorenni.
Per avviare il percorso, è fondamentale consultare un legale esperto in diritto di famiglia, che possa assistere le parti nella preparazione della domanda e garantire il rispetto delle normative vigenti.
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